• Viale Mediterraneo 390, 30015 Chioggia (VE)
  • 041 403317
  • Lun-Ven: 9:00 - 13:00

Blog

Salubrità del Prodotto, Zona di Pesca, Ecosistema

fasolari-salubrita-del-prodotto-01-min

Un prodotto salubre

Uno tra gli aspetti più importanti e caratteristici dei fasolari è la Salubrità del prodotto.

Infatti, questo mollusco, è principalmente distribuito a una distanza compresa tra le 8 e le 10 miglia dalla costa, nell’alto adriatico, a profondità superiori ai 12 metri; risultano essere distanti da ogni sorgente di inquinamento terrestre, in particolare da ogni inquinamento microbiologico.

Le aree in cui è consentita la pesca sono classificate in Zone: A, B o C, classificate in base ai criteri microbiologici, oltre a rispettare tutti i parametri fissati dalla normativa comunitaria. Il fasolaro, in relazione a quello che è stato detto sopra, si trova in acque classificate come Zona A, e, secondo il Regolamento (UE) 2017/625; regolamento delegato (UE) 2019/624; regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; Linee guida - Intesa del 8 luglio 2010, i molluschi bivalvi vivi possono provenire da allevamenti oppure da banchi naturali gestiti da imprese e consorzi.

Nelle zone di produzione di tipo A, come nel nostro caso, è consentita la raccolta e la commercializzazione diretta di molluschi bivalvi vivi, per il consumo umano, senza l’obbligo di passare per un centro di depurazione, come nel caso dei molluschi bivalvi provenienti dalle altre Zone di pesca. Ovviamente i fasolari possono essere immessi nel mercato solo attraverso dei Centri di Spedizione Molluschi (CSM) riconosciuti.

fasolari-salubrità

Inoltre, il Fasolaro, per poter essere venduto deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. possedere le caratteristiche  visive  del  prodotto fresco  e vitale, in particolare gusci privi  di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvare;
  2. contenere meno di 300 coliformi  fecali o meno di  230 E. coli (batteri indicatori di salubrità delle acque) per 100  g di polpa e di liquido intervalvare, misurati  mediante la prova del  numero più probabile (MPN) (in  5 provette  e 3  diluizioni) o mediante qualsiasi altro procedimento  batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione;
  3. non devono presentare salmonelle in 25 g di polpa;
  4. non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse  nell’ambiente  come   quelle  elencate  nell’allegato  della direttiva 79/923/CEE, in quantità tali che l’assunzione di alimenti calcolata superi la  dose giornaliera ammissibile (DGA)  per l’uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi.
  5. devono soddisfare tanti altri requisiti, elencati nella Gazzetta Ufficiale